Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di avere “contributi a fondo perduto destinati alle imprese che hanno subito consistenti cali di fatturato”.
PARAMETRO DI RIFERIMENTO:
- Confronto tra FATTURATO APRILE 2019 E APRILE 2020. Per soggetti che hanno costituito successivamente si verificheranno altri parametri temporali
MISURA DEL CONTRIBUTO:
- DIFFERENZA TRA FATTURATO 2019 e 2020: occorre calcolare la differenza tra i due fatturati
- PERCENTUALE PER CALCOLO: si moltiplica il valore emergente (differenza fatturato) per una percentuale (a seconda della tipologia di impresa e dei RICAVI) come segue:
- 20% se i soggetti con ricavi o compensi non siano superiori a 400 mila euro nel periodo d’ imposta 2019
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro nel periodo d’ imposta 2019
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’ imposta 2019.
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:
- a fondo perduto, dunque da non restituire;
- non concorre alla formazione del reddito (base imponibile per calcolo imposte sui redditi);
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta;
- è COMUNQUE riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 € per le Persone Fisiche e a 2.000 € euro per i soggetti Persone giuridiche.
BENEFICIARI
- esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro, la cui attività non sia cessata alla data di presentazione dell’Istanza;
- titolari di partita IVA (anche attività agricola o commerciali, anche se svolte in forma di impresa cooperativa) con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro, la cui attività non sia cessata alla data di presentazione dell’Istanza;
- soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
NON BENFICIARI:
- Non spetta, in ogni caso, ai soggetti:
- la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari indicati all’art.162-bis TUIR;
- per i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articolo 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
- per i lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
MODALITA’ OPERATIVE:
- occorre presentare un’istanza sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- la pratica viene gestita tramite piattaforma tecnologica messa a disposizione da parte dell’ Agenzia delle Entrate;
- in tale piattaforma vengono inoltrare le domande, che possono esser predisposte:
- direttamente sull’Piattaforma dell’AdE;
- per tramite di un Intermediario Abilitato (Dottore Commercialista ad esempio).
- l’accredito del contributo avviene direttamente sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza.
Giuseppe Consoli